Per il concordato conti in ordine

Entro il prossimo 31 ottobre, il termine ultimo per ufficializzare l’adesione al patto col fisco, i contribuenti con debiti fiscali e contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione di importo superiore a 5.000 euro dovranno estinguerli o dilazionarli se vorranno accedere al concordato preventivo biennale (cpb).
In caso di scelta per la dilazione però, tra presentazione dell’istanza ed istruttoria, soprattutto qualora si intenda accedere ai piani straordinari, il rischio è quello di presentarsi a fine ottobre con ancora i “carichi pendenti” e l’unica via rimasta del pagamento integrale per procedere con l’adesione al cpb.

I debiti da monitorare.
I debiti da controllare sono sostanzialmente quelli “scaduti” alla data del 31 dicembre 2023.
Su tale aspetto però si è in attesa di ulteriori informazioni poiché la normativa di  riferimento, ovvero l’articolo 10 comma 2 del dlgs 13/2024, non risulta totalmente chiara riferendosi a debiti amministrati dall’agenzia delle entrate o debiti contributivi “con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta”. Fuori dal monitoraggio per espressa previsione normativa restano comunque i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

La data del 31 ottobre.
Come riportato nel citato articolo 10 c.2 l’accesso al concordato è consentito a patto che i debiti fiscali e previdenziali (anche quelli residui) sopra la soglia fissata a 5.000 euro risultino estinti entro la data di sottoscrizione del patto che, per l’anno in corso, è fissata al 31 ottobre 2024, in coincidenza il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (documento nel quale avviene poi formalmente l’adesione). Dunque qualsiasi tipo di operazione scelta dai debitori, tra pagamento integrali o dilazione, dovrà comunque essere
messa in moto per rispettare il termine citato altrimenti, i forfettari nel modello redditi e i soggetti Isa nel modello Cpb (allegato degli Ila), non potranno “flaggare” l’apposita casella per autocertificare la presenza dei requisiti per l’accesso al concordato.

Tempi stretti per la dilazione.
In caso di scelta per la rateizzazione, tra presentazione dell’istanza di rateizzazione, accettazione e pagamento della prima rata, i tempi per i contribuenti debitori iniziano a farsi stretti. I tempi si riducono ulteriormente qualora si intenda richiedere dilazioni straordinarie, quelle fino a 120 rate, dovendo anche attestare l’impossibilità di corrispondere il debito con i piani ordinari attraverso la specifica documentazione
richiesta.
Per le persone fisiche comprese le ditte individuali con regimi semplificati si deve dimostrare di non poter pagare il debito secondo i criteri previsti per un piano ordinario situazione che si verifica quando l’importo della rata è superiore al 20% del reddito mensile del tuo nucleo familiare, risultante dall’Indicatore della situazione reddituale (Isr) riportato nel modello Isee (Indicatore della situazione economica equivalente).
Le altre imprese invece hanno invece accesso quando a rata è superiore al 10% del valore della produzione rapportato su base mensile e l’indice di liquidità, ricavato dai dati di  ilancio è compreso tra 0,5 e 1. In ogni caso i documenti, oltre che predisposti ed inviati al riscossore, sono sottoposti a specifica istruttoria con la tempistica tecnica necessaria per l’analisi che fa dilatare ulteriormente i tempi per ottenere la dilazione.

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