Lo standard ITAS 16

Gli approfondimenti sulla previdenza di PAOLO LONGONI.

In questa rassegna ci stiamo occupando del passaggio alla contabilità “accrual” che sarà obbligatorio per le amministrazioni pubbliche a partire dal 2026 e che inizierà con una fase transitoria (la fase pilota) già nell’esercizio 2025.
Il sistema “accrual” si fonda su un corpus di principi contabili emanati dalla Ragioneria Generale dello Stato, gli ITAS; poiché anche le Casse di Previdenza privatizzate, in quanto oggetto di consolidamento nei conti pubblici, saranno obbligate all’adozione degli standard ITAS, abbiamo preso in esame i principi più rilevanti dal punto di vista degli organismi previdenziali.
Fra questi, il Principio ITAS 16 “Prestazioni sociali in denaro” riveste carattere innovativo e necessita, per le Casse, di approfondimento particolare.
Lo standard disciplina il trattamento contabile delle prestazioni sociali nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
Stabilisce principi e requisiti per:
La rilevazione degli oneri e delle passività per prestazioni sociali;
La valutazione degli oneri e delle passività per prestazioni sociali;
La presentazione nel bilancio di esercizio delle informazioni sulle prestazioni sociali;
La determinazione delle informazioni per consentire agli utilizzatori del bilancio di esercizio di valutare la natura e gli effetti finanziari delle prestazioni sociali erogate dall’amministrazione che redige il bilancio.
Le prestazioni sociali sono definite nello standard come i trasferimenti di denaro erogati a singoli individui che soddisfano i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa vigente in materia, finalizzati a soddisfare bisogni sociali ritenuti meritevoli di tutela dall’ordinamento giuridico.
I bisogni sociali cui si riferisce lo standard derivano da eventi o situazioni che:
Dipendono da alcune caratteristiche degli individui o dei loro nuclei familiari – età anagrafica, situazione familiare, stato di salute, condizione economica ed occupazionale;
Possono influire negativamente sul benessere degli individui e dei loro nuclei familiari determinando una riduzione del reddito.

Lo standard illustra di seguito i sistemi di gestione delle prestazioni sociali, definendo il sistema a ripartizione da quello a capitalizzazione, e precisa, al punto 5, che si trova applicazione anche alle pensioni.
Il principio, nell’indicare il metodo di valutazione delle passività relative alle prestazioni sociali, illustra il trattamento da applicare quando la passività supera l’orizzonte dei dodici mesi (nel caso delle pensioni, sempre) precisando che essa va rilevata con il metodo dell’attualizzazione, avvicinandosi al principio di enunciazione obbligatoria nel bilancio del c.d. “debito latente”.
Più in particolare, la nota integrativa deve contenere informazioni analitiche su:
a) Le caratteristiche dei propri piani di prestazioni sociali, ivi compresi:
i. La natura delle prestazioni sociali erogate (per esempio, prestazioni pensionistiche, indennità di disoccupazione, sussidi per figli);
ii. Le caratteristiche principali dei piani di prestazioni sociali quali il quadro legislativo di riferimento, una sintesi dei principali criteri di ammissibilità che devono essere soddisfatti per averne diritto e indicazioni su come ottenere informazioni aggiuntive al riguardo;
iii. Una descrizione delle modalità di finanziamento di ciascun piano di prestazioni sociali: in particolare, se il finanziamento è operato tramite uno stanziamento nel bilancio preventivo dell’amministrazione stessa, un trasferimento da un’altra amministrazione o altre modalità. Se un regime di prestazioni sociali è finanziato (in tutto o in parte) da contributi sociali, l’amministrazione indica:
a. Dove sono collocate, nel proprio bilancio, le informazioni relative a tali contributi sociali;
b. Dove sono collocate, nel bilancio di un’altra amministrazione, le informazioni relative a tali contributi sociali.
iv. Una descrizione dei principali fattori demografici, fattori economici e altri fattori esterni che incidono sull’entità degli oneri derivanti dai piani di prestazioni sociali. Questa descrizione può essere presentata in forma aggregata laddove gli stessi fattori demografici, economici ed esterni incidano in modo similare su diversi piani di prestazioni sociali.
b) Gli oneri complessivi per prestazioni sociali rilevati nel conto economico;
c) Una descrizione delle eventuali modifiche significative ai piani di prestazioni sociali apportate durante l’esercizio, unitamente a una descrizione del loro effetto atteso. Tali modifiche includono, ma non sono limitate a:
i. Modifiche dell’ammontare erogato; e
ii. Modifiche dei requisiti di ammissibilità.
Inoltre, le amministrazioni che erogano prestazioni sociali forniscono informazioni supplementari sulla sostenibilità finanziaria di lungo termine delle proprie finanze, avvalendosi anche di documenti finanziari per finalità informative generali ulteriori rispetto al bilancio d’esercizio.
Durante la fase di accumulo, nei sistemi a capitalizzazione, alla data di riferimento del bilancio di ciascun esercizio, l’amministrazione che adotta il sistema a capitalizzazione rileva un accantonamento a un fondo di accumulo pari all’ammontare dei contributi ricevuti da parte dei beneficiari dello schema e/o da parte dei loro datori di lavoro, in accordo ai criteri di rilevazione dei fondi disciplinati in ITAS 13 – Fondi, passività potenziali e attività potenziali; provvedendo poi ad una idonea rivalutazione collegata al tasso di rendimento degli investimenti effettuati con i contributi accumulati.
Come si comprende facilmente, la complessità e la novità, per il mondo delle Casse, è veramente notevole, e costituisce un impegno assai sfidante per conformarsi a quanto stabilito nel principio.

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